Beni Culturali: ma di chi?
Il titolo dell’articolo che vado a scrivere è ripreso da uno scritto di Giulio Carlo Argan del 1986.
Mi sembra più che mai opportuno continuare a porsi questa domanda a distanza di più di trent’anni.
Siamo un’altra generazione ed è abbastanza preoccupante notare come i problemi riguardanti il nostro Patrimonio Culturale non siano cambiati.
Le domande che si poneva Argan sono più che mai attuali e riguardano il destino dei nostri Beni Culturali.
Intanto di chi sono? Non appartengono a nessuno nello specifico sono della collettività. Questo dovrebbe essere chiaro a tutti ma spesso quella che è un’ovvietà si scontra con la realtà dei fatti, i cosiddetti interessi privati.
Una società come la nostra completamente omologata e priva di spirito critico non riesce a rendersi conto dell’importanza della salvaguardia dei nostri Beni Pubblici.
C’è chi parla di PETROLIO, definizione che sinceramente non ho mai sopportato.
Si ascoltano politici che si esprimono parlando di “Ricchezza del nostro Paese!”.
Arrivano le elezioni e si dà il via al “Toto-Promesse”!
E così la Cultura nei tempi attuali è un mero diletto per le passeggiate domenicali (preferibilmente primaverili così è più piacevole) di signore e signori inghirlandati.
E così la Cultura oggi è una passione per molti (improvvisati o no) che credono di potersi cimentare “volontariamente” o meno in quelle che sono le Professioni dei Beni Culturali.
E così la Cultura Umanistica per chi la studia è diventata un’impresa impossibile.
Quando decisi di iscrivermi alla Facoltà di Beni Culturali per studiare Archeologia a Lecce, mi sentivo dire da tutti, famiglia e amici, “Sei convinta della scelta? Perché non ti iscrivi ad una facoltà scientifica o economica? Dopotutto l’archeologia puoi coltivarla come passione!”
Caparbiamente ho portato a termine i miei studi e ho cercato di capire quale ramo dei Beni Culturali mi calzasse più a pennello, Ricerca – Pratica sul Campo o Valorizzazione e Divulgazione.
Ho optato per la terza scelta ed anche qui delusione iniziale, un docente durante una sua lezione cercando di differenziare la Professione dell’Archeologo da una qualsiasi Guida Turistica, disse:” Ragazzi per diventare Guida Turistica basta uno di quei corsi di qualche mese indetto dalla Camera di Commercio” .
Qual è la mia prima fonte di reddito ora?
Attività di Guida e Accompagnatrice Turistica della Regione Puglia, sottolineo con conseguente apertura di Partita IVA.
Questo breve excursus storico perché mi chiederete voi?
Io una risposta a quel docente poco lungimirante vorrei darla … e magari personalmente non ci sarà mai occasione ma indirettamente lo sto facendo.
Caro Prof. Quanto è lontana la politica universitaria dalla realtà lavorativa dei vostri studenti laureati a pieni voti nelle Facoltà di Beni Culturali? Se facessimo un sondaggio tra le Guide Turistiche italiane quante hanno una formazione storico artistica? Più del 50%, glielo dico io! E se non ci credete lanciamo un sondaggio … i social son qui per questo.
Cosa voglio dire? Argan lamentava il completo disinteresse della classe politica dell’epoca rispetto alle tematiche riguardanti la Tutela e la Conservazione dei Beni Culturali e alla scarsa considerazione che la Storia dell’Arte nell’insegnamento scolastico. Bene! a questo io aggiungo la completa distanza e il totale scollegamento tra la formazione universitaria e il mondo del lavoro.
Le Professioni dei Beni Culturali, pur tra tante disavventure, grazie alle rispettive associazioni di categoria hanno finalmente ottenuto il riconoscimento tanto agognato.
Con le modifiche nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con l’articolo 1 della legge n. 110/2014, viene introdotto l’articolo 9-bis in materia di professionisti competenti ad eseguire interventi sui beni culturali e viene precisato che, fatte salve le competenze degli operatori delle professioni già regolamentate, gli interventi operativi di tutela, protezione e conservazione dei beni culturali nonché quelli relativi alla valorizzazione e alla fruizione dei beni stessi, di cui ai titoli I e II della parte seconda del codice, sono affidati alla responsabilità e all’attuazione, secondo le rispettive competenze, di:
-archeologi,
-storici dell’arte
– archivisti,
-bibliotecari,
-antropologi,
-demoetnoantropologi,
-restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali,
– esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali,
in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.
La Professione di Guida Turistica è disciplinata dal Codice del Turismo e nello specifico si fa riferimento ad oggi alla seguente disposizione Europea:
LEGGE n. 97 del 6-8-13: Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – (Legge Europea 2013)
Art. 3: Disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio stabile dell’attività di guida
turistica da parte di cittadini dell’Unione europea – Caso Eu Pilot 4277/12/Mark.
- L’abilitazione alla professione di guida turistica è valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio stabile in Italia dell’attività di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
- Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini
dell’Unione europea abilitati allo svolgimento dell’attività di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione né abilitazione, sia essa generale o specifica.
- Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
- Elenco dei siti.In applicazione del comma 3 della legge citata al punto precedente, il 25-3-15 la Conferenza Unificata Stato-Regioni ha approvato il “Decreto Ministeriale recante l’individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione per lo svolgimento della professione di guida”.
Il Decreto Ministeriale (D.M.) sulle Guide Turistiche (che stabilisce norme relative alla Legge 97 / 2013 art. 3, comma 3) è stato pubblicato sul sito web del Ministero dei Beni, Attività Culturali e Turismo (MiBACT) il 15-1-16. Tale Decreto reca l’individuazione dei requisiti necessari per svolgere la professione di guida turistica specializzata nei siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico.
Ogni Regione dovrà recepire le direttive del suddetto D.M. e provvedere ad individuare i requisiti per poter ottenere l’abilitazione di Guida Turistica Specializzata per siti di particolare interesse storico-artistico e archeologico.
Tenendo conto che si richiede a livello legislativo per la professione di Guida Turistica determinate competenze proprie dei Professionisti della Cultura, molti di noi iniziano a chiedersi come mai le istituzioni universitarie e le categorie di professione non si rendano conto della ormai impellente necessità di far comunicare i due settori che per logica dialogano già di per sé.
Ritornando alla domanda posta nel titolo dell’articolo… Beni Culturali: ma di chi?
Certamente la risposta è: di tutti e per tutti!
Auspicando e impegnandoci sempre più a diffondere la cultura tramite i veri professionisti formati nelle aule universitarie. Niente più spazio agli improvvisati. Basta!
Pina
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